La Costituzione italiana stabilisce, negli articoli 104, 105, 106 e 107, che il Consiglio Supremo della Magistratura, organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario e a cui compete l’autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali, sia presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica, con poteri minimi ed alto valore simbolco, e ne facciano parte, anch'essi di diritto, il Primo Presidente ed il Procuratore della Corte Suprema di Cassazione.
La Costituzione stabilisce inoltre che gli altri membri del Consiglio siano eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari (sono i membri Togati), e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune (sono i membri laici).
L'istituzione dei membri laici e la presidenza affidata al Capo dello Stato sono misure adottate al fine di evitare la creazione di una casta di magistrati che operi solo con il fine di mantenere i propri privilegi.
Oggi invece i Parlamentari fraintendono il ruolo dei membri laici, tanto da rinviare più volte la loro elezione, bisticciando sull'elezione di questo o quel membro e mettendosi d'accordo, maggioranza ed opposizione, al fine di ottenere comuni privilegi dalla magistratura.
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